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Operativa la compensazione dei crediti verso la PA

1 Marzo 20152 min read

Le imprese e i professionisti che vantano crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel 2014 possono compensare i relativi importi con le cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014, se le somme iscritte a ruolo non sono superiori al credito
28102014
vantato. A tal fine si tenga presente che:

1. i crediti compensabili devono essere: certi, liquidi, esigibili e non prescritti; riferirsi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali; certificati secondo le modalità di cui al D.M. 22 maggio 2012e al D.M. 25 giugno 2012;
2. si applica l’art. 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
3. la compensazione opera – su richiesta del creditore – secondo le modalità indicate dal D.M. 25 giugno 2012 e dal D.M. 19 ottobre 2012.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236/2014 il decreto del Ministero dell’Economia e del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di “Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione”, che sposta al 31 marzo 2014 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle relative ai debiti iscritti a ruolo per poter richiedere la loro compensazione. Il termine finora in vigore era stato fissato al 31 dicembre 2012, dunque viene esteso di 15 mesi il periodo delle somme iscritte a ruolo che potranno formare oggetto di compensazione.
Per ottenere la compensazione tra le cartelle esattoriali e i crediti verso la PA è necessario che le imprese siano titolari di “crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili”, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle PA.
I debiti che possono essere portati in compensazione devono riguardare: A) Tributi erariali, regionali e locali; B) contributi assistenziali e previdenziali; C) premi per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali. In più l’importo del debito deve essere inferiore o pari al credito maturato. Le modalità di compensazione restano le stesse previste dai decreti del MEF del 25 giugno 2012 (pubblicato nella G.U. del 2 luglio 2012) e del 2 luglio 2012 (G.U. del 6 novembre 2012).

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