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La liquidazione del compenso al consulente tecnico del Pubblico Ministero

1 Marzo 20157 min read

In una società moderna ed in continua evoluzione l’accertamento delle responsabilità penali è sempre più legato a valutazioni tecniche che non possono prescindere da specifiche e puntuali competenze settoriali: da qui la sempre maggiore rilevanza della figura del consulente tecnico del Pubblico Ministero, il quale ai sensi dell’art. 359 c.p.p. “quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera”.

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Il P.M nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti, e “Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito” (Art. 73 disp. att. c.p.p, c. 1): l’art. 232 c.p.p., infine, rimanda alle leggi speciali la quantificazione del compenso.

La legge speciale che trova qui applicazione è notoriamente il D.P.R.  30.05.2002 n° 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia), secondo cui:

  • Art. 49 (Elenco delle spettanze):
  1. Agli ausiliari del magistrato spettano l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico.
  2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
  • Art. 50 (Misura degli onorari):
  1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell’incarico.
  3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l’urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l’eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell’autorità giudiziaria.
  • Art. 55 (Indennità e spese di viaggio):
  1. Per l’indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L’incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E’ fatta salva l’eventuale maggiore indennità spettante all’incaricato dipendente pubblico.
  2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
  3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.

Le tabelle indicate sono contenute nel D.M. 182/02, secondo  il  cui  allegato,  all’art. 1:

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non e’ possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni. Segue, quindi, l’indicazione di determinate tipologie di perizie (ad es. perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale; in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite; in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, etc) per le quali sono stabiliti compensi che variano in base allo scaglione di riferimento.

Le vacazioni, invece, in passato erano disciplinate dalla l. 319/80 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), il cui art. 4 (Onorari commisurati al tempo) recita:

  1. Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l’articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.
  2. La vacazione è di due ore. L’onorario per la prima vacazione è di L. 10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000.
  3. L’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.
  4. L’onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un’ora e un quarto è dovuto interamente.
  5. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
  6. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell’autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.
  7. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione”.

I valori delle vacazioni sono stati rideterminati del D.M. 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale), il cui articolo 1 stabilisce che:

Gli onorari di cui all’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive”.

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Avv. Giovanni Russo Russo

Avvocato esperto in diritto civile e diritto del lavoro, seguo con attenzione e interesse il mondo della cooperazione. Appassionato di politica e motori, mi piace scrivere e viaggiare.

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