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Tfr in busta paga: dal 1°Marzo diventerà operativo!

13 Febbraio 20152 min read

Dal 1° Marzo entrerà in vigore una delle misure più reclamizzate della Legge di Stabilità: il Tfr in busta paga.
Il lavoratore può richiedere che gli venga corrisposto in anticipo il trattamento di fine rapporto maturato dal 1° Marzo 2015 al 31 Dicembre 2017. Si tratta di un vero e proprio strumento di autofinanziamento del lavoratore, con l’obiettivo di aumentare la liquidità disponibile.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono i vari passi da seguire per poter ottenere la somma spettante.

27102014La richiesta di Tfr anticipato è una misura facoltativa ed irrevocabile: spetta cioè al lavoratore scegliere se richiederla e, una volta ottenuta, non si può più tornare indietro.
Ne potranno usufruire solamente i lavoratori dipendenti appartenenti ad aziende private che abbiano un contratto in essere da almeno sei mesi.
Sono esclusi i dipendenti pubblici, ma anche i lavoratori domestici, agricoli e quelli appartenenti ad imprese soggette a procedure concorsuali o in fase di ristrutturazione del debito.
Viene negato tale diritto inoltre a coloro che sono in Cassa Integrazione o a quelli che hanno utilizzato il Tfr come garanzia per ottenere un finanziamento bancario.

Specificati i soggetti che possono aderire, è bene spiegare il procedimento da seguire.
Innanzitutto va’ effettuata un’istanza di accesso all’Inps che valuterà se concedere o meno l’autorizzazione. Una volta ottenuto l’assenso, dovranno essere le imprese a fornire i nominativi dei lavoratori all’Istituto previdenziale, in modo che quest’ultimo possa calcolare la base imponile sulla base dei redditi percepiti negli ultimi quindici mesi.
L’azienda poi potrà decidere se ricorrere a risorse proprie o se richiedere un finanziamento ad un istituto bancario specializzato, accreditato in base ad un accordo quadro con il Governo.
Il pagamento del Tfr in busta paga avverrà il mese successivo alla dichiarazione di disponibilità fornita dalla banca. È bene sottolineare, infine, che trattandosi di una liquidazione è sottoposto a tassazione ordinaria e che non è sottoposto ad alcun onere contributivo.

 

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