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Ape, obbligo per chi fitta o vende casa

1 Marzo 20153 min read

L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) è un documento obbligatorio che deve essere redatto nella locazione e nella vendita di immobili. Si tratta di un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio o di un’unità immobiliare, che devono essere indicate con una scala che va dalla lettera A+
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(classe massima) alla lettera G (classe minima). La classe energetica viene determinata attraverso un’unità di misura che la normativa stabilisce in Kwh/mq. Per misurare le caratteristiche energetiche vengono analizzati i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, gli impianti e gli eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile installati nell’immobile. L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto da un tecnico abilitato che dichiara l’assenza di conflitto di interessi e il non coinvolgimento con i produttori dei materiali utilizzati nella costruzione dell’immobile. Il professionista che redige l’APE non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado del committente. Dal 21 febbraio 2014 per coloro che non allegano l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) al contratto di vendita e di locazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. E’ opportuno ricordare che le compravendite e gli affitti stipulati senza Ape sono validi. L’attestato, tuttavia, deve essere consegnato al potenziale acquirente o al nuovo conduttore entro 45 giorni, termine dopo il quale per i trasgressori scatta la sanzione amministrativa. In caso di assenza o mancata redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, verranno applicate delle sanzioni pecuniarie amministrative di ammontare variabile tra: A) 3.000 euro e 18.000 euro nel caso di immobile venduto senza essere dotato di APE; B) 1.000 euro e 4.000 euro nel caso di locazioni di singole unità abitative (la sanzione viene ridotta al 50% qualora il contratto abbia una durata non superiore a tre anni). L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione del contratto, dalla stessa Agenzia delle Entrate, che per l’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, presentano rapporto al Prefetto. La norma introduce un principio importante: la scelta della casa da acquistare o da affittare, deve essere fatta, oltre che con i criteri tradizionali, anche in base all’efficienza energetica dell’immobile. Valutare questa variabile è molto importante per l’utente finale, perché consente di sapere in anticipo quali saranno i costi di gestione e, oltretutto, incoraggia la richiesta di edifici più efficienti e moderni, anche nel nostro Paese.

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