Cosa fare nel caso in cui si voglia contestare una bolletta telefonica o ottenere l’attivazione di un servizio telefonico lungamente atteso? L’adsl non funziona, è intermittente, il vostro operatore telefonico vi ha addebitato in bolletta delle voci o delle penali ingiustificate?
Prima di iniziare un giudizio, con i relativi aggravi di costi e tempi lunghi, dobbiamo procedere con un tentativo di conciliazione – obbligatorio e previsto a pena di improcedibilità – presso il competente Corecom regionale, emanazione locale dell’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). Il servizio è disciplinato dalla Delibera Agcom n. 173/07/Cons., è totalmente gratuito e non prevede l’assistenza necessaria di un avvocato; infatti può essere attivato sia dal privato cittadino che da una persona giuridica attraverso il semplice invio di un formulario compilato: a quel punto bisognerà solo aspettare di essere convocati per l’udienza di conciliazione, il che avviene di norma entro poche settimane. Successivamente alla presentazione dell’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, i termini per agire in giudizio sono sospesi per un periodo di 30 giorni. Decorso tale termine l’utente potrà ugualmente adire la competente Autorità giudiziaria.
Gli esiti della procedura sono molteplici: qualora l’operatore dichiara di non volere aderire, la stessa si intende, prima ancora dell’udienza, conclusa; se le parti non si accordano, verrà redatto un verbale di mancato accordo, anch’esso sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità, e le parti potranno quindi agire in giudizio; le parti, infine, possono conciliare in udienza. In quest’ultimo caso viene redatto un verbale costituente addirittura titolo esecutivo.
Ricordiamo infine che qualora si ravvisino situazioni caratterizzate da particolare urgenza, l’utente può chiedere al Corecom, contestualmente all’inizio della procedura o in pendenza di quest’ultima, «l’adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell’erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore sino al termine della procedura conciliativa».
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