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Contribuenti in allerta: Arriva anche la Tasi

8 Ottobre 20143 min read

La nuova imposta IUC introdotta nella Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013, commi 639 e seguenti) ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla casa (IMU) e alla produzione di rifiuti (ex Tia e Tarsu e TARES).

L’imposta è composta da più parti: l’imposta IMU sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la tariffa TARI sulla produzione di rifiuti e quella TASI (da calcolare sugli immobili, comprese le abitazioni principali non di lusso, e con l’esclusione dei terreni agricoli) finalizzata alla copertura dei costi per i servizi comunali indivisibili (illuminazione pubblica, polizia municipale, anagrafe, arredo urbano, manutenzione dei giardini, etc.) con una quota anche a carico dei locatari.

CONTRIBUENTI IN ALLERTA ARRIVA ANCHE LA TASIMentre per l’applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (arriverà direttamente a casa dei contribuenti un bollettino con il dovuto da versare e, in caso di disguidi, rimarrà valido il solito modello F24), l’introduzione della Tasi aumenta rischi e oneri a carico degli studi commerciali e dei Caf già pieni di scadenze e adempimenti da rispettare. Nella sua prima fase la Tasi doveva essere versata in due soluzioni: acconto a Giugno e saldo a Dicembre.

Tuttavia, per agevolare i contribuenti nel suo primo anno di introduzione, la norma prevede che si versi l’acconto di ottobre nei Comuni che non avevano deliberato in tempo per l’acconto di giugno ma lo hanno fatto successivamente, approvando la delibera e inviandola al Dipartimento delle Finanze entro il 10 settembre 2014, per l’inserimento nel portale entro il 18 settembre. Sono queste quindi, le date da controllare per sapere se il Comune ha deliberato in tempo.

I comuni che successivamente alle date indicate prevederanno le aliquote non sono da prendere in considerazione per l’acconto di ottobre. In questi Comuni si pagherà tutto con il saldo di dicembre calcolando la TASI in base all’aliquota standard dello 0,1%. Fra i contribuenti che subiscono un rincaro fiscale con l’introduzione della TASI ci sono gli inquilini (famiglie, uffici, capannoni, negozi…), ai quali per la prima volta viene applicata una tassa sugli immobili: se l’IMU è dovuta solo dai proprietari, la TASI anche da chi è in affitto, in autonoma responsabilità: l’inquilino deve dunque procurarsi la rendita catastale dell’appartamento locato, calcolare l’imponibile, applicare l’aliquota prevista (quella dovuta dal proprietario) e verificare la quota a lui spettante in base alla delibera comunale (dal 10 al 30%).

Nel caso in cui il Comune abbia emesso delibera entro il 10 settembre ma senza specificare la quota a carico dell’inquilino, si applica automaticamente il 10% e il versamento va effettuato entro il 16 ottobre. L’eventuale tardivo versamento della Tasi potrà comunque essere sanato versandola tardivamente con l’aggiunta di sanzioni e interessi secondo l’istituto del Ravvedimento Operoso.

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