Now Reading: Modello 730 integrativo entro il 27 Ottobre 2014

Loading
svg
Open

Modello 730 integrativo entro il 27 Ottobre 2014

1 Marzo 20152 min read

Entro il prossimo 27 ottobre 2014 (il 25 ottobre cade di sabato), il contribuente che, dopo aver presentato regolarmente il modello 730/2014, si sia accorto di eventuali errori nella compilazione, può presentare al Caf o al professionista abilitato il modello 730 “integrativo”. In particolare, i modelli 730 integrativi possono
21102014
essere presentati solo per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori “formali”. Per violazioni “formali” si intendono gli errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta; in particolare, questi si distinguono in: A) errori semplicemente “formali”: recano pregiudizio all’attività di controllo dell’Agenzia e pertanto va applicata una sanzione (da euro 258,00 a euro 2.065,00); B) errori “meramente formali”: non arrecano pregiudizio all’esercizio della azione di controllo e pertanto non risultano sanzionabili.
I soggetti interessati al 730 integrativo sono: dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente.
Qualora il contribuente si accorge che, in sede di compilazione del mod.730/2014:
non sono stati indicati tutti i dati da esporre nella dichiarazione;
oppure
i relativi dati sono stati esposti in modo errato
è possibile effettuare le dovute “correzioni” al modello seguendo modalità diverse a seconda se l’integrazione comporti o meno una situazione di maggior favore per il contribuente. Se dalla correzione degli errori/omissioni, alternativamente: A) emerge un minor debito o un maggior credito (es.: per oneri deducibili o detraibili non indicati nel 730 originario); B) non risulta alcuna variazione dell’imposta a debito o a credito (errori c.d. “formali”) il contribuente potrà, a sua scelta, presentare: 1) il mod. 730 “integrativo”; 2) il modello Unico PF 2014 “integrativo a favore”: utilizzando l’eventuale differenza a credito a riporto dei successivi periodi d’imposta o in compensazione ovvero richiedendone il rimborso.
Se il contribuente si accorge di non aver dichiarato dei redditi oppure di aver indicato degli oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante facendo emergere: A) un minor credito; B) un maggior debito; dovrà necessariamente presentare Unico PF (non è possibile presentare un 730 integrativo).

Sostieni la voce libera della cooperazione

Cari lettori e sostenitori della cooperazione,

Cooperative Italia è nato con una missione chiara: offrire una piattaforma informativa dedicata ai temi della cooperazione, economia, lavoro, agricoltura, terzo settore, innovazione sociale e innovazione d'impresa. Da sempre, ci impegniamo a fornire contenuti accurati, approfonditi e imparziali, perché crediamo in un media libero e indipendente.

Se condividete la nostra visione e la nostra passione, vi invitiamo a sostenerci. Ogni contributo, anche il più piccolo, fa la differenza.

svg

What do you think?

Show comments / Leave a comment

Leave a reply

svg