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Unico 2014 – Il nuovo prospetto RS per gli errori contabili

30 Settembre 20142 min read

Il termine di invio telematico della dichiarazione dei redditi Mod. Unico/2014 per i redditi percepiti nel 2013 è previsto per il 30/09/2014. Tuttavia in caso di omissione è prevista la possibilità di presentare ugualmente la dichiarazione entro 90 giorni a decorrere dal 30/09 versando una sanzione per ciascuna dichiarazione omessa (redditi, Iva, Irap) di € 25,00.

29092014bE’ prevista anche la possibilità di correggere le dichiarazioni presentate a causa della presenza di errori che hanno generato un maggior reddito, un maggior debito d’imposta o un minor credito; Tuttavia il termine ultimo per sanare tali errori e/o omissioni è quello della dichiarazione successiva (30/09 dell’anno successivo).

Da quest’anno anche i soggetti che intendono correggere gli errori contabili relativi ad annualità non più emendabili (in base all’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998) potranno presentare la dichiarazione integrativa del Mod. Unico/2014 attraverso il nuovo prospetto del quadro RS.

Dal 1° Ottobre 2014, per gli anni d’imposta dal 2009 al 2012, è necessario riliquidare la dichiarazione dell’anno “viziato” fino a quella per la quale può essere presentata la dichiarazione integrativa (Unico/2014). Più concretamente, qualora un’impresa prenda atto oggi dell’omessa contabilizzazione nell’esercizio di competenza di un costo relativo al 2010, a partire dal 1° Ottobre potrà recuperare la deduzione di tale costo mediante : A) Riliquidazione del modello Unico 2011 e, successivamente, Unico 2012 e Unico 2013; B) presentazione di dichiarazione integrativa Unico 2014, nella quale, nel nuovo prospetto del quadro RS (da RS201 a RS230), dovranno essere indicati i dati delle precedenti riliquidazioni.

Le considerazioni di cui sopra valgono anche ai fini IRAP: nella sezione IV del quadro IC è stato previsto il campo 1 “Errori contabili” sia al rigo IC51 “Altre variazioni in aumento”, sia al rigo IC57 “Altre variazioni in diminuzione” ed è stato introdotta l’apposita sezione XIII “Errori contabili”.

Nell’ipotesi in cui gli errori contabili siano stati commessi da soggetti in trasparenza fiscale, il prospetto del quadro RS “Errori contabili” andrà compilato sia dal soggetto trasparente sia dai soci su cui ricadono gli effetti delle riliquidazioni; così come nel caso del consolidato fiscale. E nell’ipotesi in cui gli errori contabili siano stati commessi da soggetti estinti a seguito di operazioni straordinarie, il prospetto del quadro RS andrà compilato dal soggetto avente causa che dovrà però inserire il codice fiscale del dante causa nell’apposito campo.

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