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Responsabilità per invio tardivo della Dichiarazione

1 Marzo 20153 min read

In caso di dichiarazione presentata tardivamente risponde solo il contribuente o anche l’intermediario che si è impegnato a trasmettere? A questa domanda ha dato recentemente un’esaustiva risposta la CTP di Firenze con la sentenza 920/03/2014, depositata il 15 luglio 2014. La direzione regionale Entrate della Toscana, nella sua attività di
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controllo diretto a verificare il corretto utilizzo del servizio telematico e degli obblighi previsti per la trasmissione delle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2009, accertava che un commercialista toscano, nella sua qualità di intermediario, aveva trasmesso oltre la data di scadenza sette dichiarazioni dei redditi. Conseguentemente, al professionista era irrogata una sanzione pecuniaria, pari a 3.612 euro, ossia la sanzione minima di 516 euro per ogni dichiarazione tardiva. L’intermediario ricorreva contro il provvedimento sanzionatorio, asserendo di aver ricevuto le dichiarazioni ben oltre il termine di presentazione, come risultava dalle dichiarazioni sottoscritte dai contribuenti, i cui file erano stati poi inviati tempestivamente all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, aggiungeva che solo per un errore materiale sul frontespizio delle dichiarazioni non era stata digitata la data dell’impegno a presentare la dichiarazione, ma era stata lasciata quella ben precedente, proposta in via automatica dal software di compilazione. In questo senso, i contribuenti – faceva notare il professionista – consci della non tempestiva consegna all’intermediario della documentazione, avevano tempestivamente sanato la loro posizione. L’ufficio si mostrava di avviso contrario e confermava l’oggettiva irregolarità nella quale era incorso il commercialista. I Giudici della Ctp Toscana fanno osservare infatti che, sul frontespizio di ciascuna dichiarazione, in apposito riquadro, l’intermediario deve indicare e sottoscrivere, oltre al suo codice fiscale e al numero di iscrizione all’albo professionale, la data in cui ha assunto l’impegno con il contribuente a trasmettere in via telematica la dichiarazione. Se l’impegno del professionista è antecedente alla scadenza del termine di presentazione, questi dovrà provvedere entro i termini, e, quindi, risponderà per gli eventuali ritardi, altrimenti la violazione sarà ascrivibile al contribuente e l’intermediario avrà un mese dall’impegno per provvedere alla trasmissione. Né, contrariamente a quanto vorrebbe il contribuente, potrebbe valere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria la dichiarazione di una diversa data intercorsa fra contribuente e professionista. In conclusione, anche alla luce della prassi rilevante in argomento (circolare n. 11/2008), la Ctp ha rigettato il ricorso del contribuente condannandolo alle spese.

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