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OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI

1 Marzo 20153 min read

L’omesso versamento di ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti determina sanzioni amministrative e penali. Con riferimento a queste ultime, normalmente l’Inps in caso di mancato pagamento delle ritenute invia al datore di lavoro un sollecito (diffida) di pagamento che può essere sanato entro 90 giorni dal

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ricevimento. Decorsi i 90 giorni, indipendentemente dall’esistenza di rateazioni, se i tributi sui quali ricadeva il sollecito non sono stati versati, l’Inps può denunciare (e ormai è prassi) l’illecito all’Autorità giudiziaria e avviare così il procedimento penale. L’omesso versamento delle ritenute previdenziali, in base all’articolo 2 del decreto legge 463/1983, è sanzionato con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1032,91. Si ricorda poi che il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. Con la legge n. 67/2014, il Parlamento ha conferito delega al governo di adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria di taluni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili. Tra le fattispecie penali da depenalizzare l’articolo 2, comma 2 lettera c) della delega ha previsto la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento in questione a condizione che non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque la possibilità per il datore di lavoro di non rispondere neanche amministrativamente, se provvede al versamento entro il predetto termine di tre mesi. I decreti delegati devono essere emanati entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, ma, nelle more, alcuni Tribunali hanno ritenuto già di fatto depenalizzata la violazione penale se di importo non superiore ai 10.000 euro, sul presupposto, in estrema sintesi, che già una legge dello Stato ha manifestato la volontà di non perseguire più penalmente tali illeciti. Ne consegue, secondo detta interpretazione, che il fatto non sarebbe più previsto come reato ma come illecito amministrativo. Tuttavia sia la sentenza della Corte di Cassazione n. 38080 del 17/09/2014 sia quella recentissima (del 05/11/2014) del Tribunale di Torino, sez. V penale, frenano gli entusiasmi poiché confermano che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali non eccedenti i 10.000 euro non è depenalizzato in quanto non è stata ancora modificata la relativa norma penale attraverso l’emanazione del decreto legislativo.

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