La Legge di Stabilità 2016 contiene una serie di norme che interessano da vicino il mondo della cooperazione.
Abbiamo analizzato in precedenza la parte relativa alla tassazione immobiliare ed i relativi vantaggi che la nuova normativa porta alle cooperative italiane.
Un altro cambiamento importante riguarda il regime Iva per le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali o dai consorzi, che la Legge di Stabilità ha portato al 5%.
Prima del recente intervento del legislatore, le imprese sociali erano assoggettate ad un’aliquota del 4%. La normativa, però, era in contrasto con la disciplina europea, e c’era il rischio concreto di incorrere in una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia.
Proprio l’Alleanza delle Cooperative italiane ha più volte ribadito l’incompatibilità tra la normativa italiana e quella europea, proponendo la soluzione adottata in questi giorni, che consente alle cooperative sociali di poter continuare a lavorare senza sensibili aggravi.
L’Unione Europea, attraverso la direttiva UE 112/2006 in materia di IVA, stabilisce che ciascuno Stato membro UE applica un’aliquota IVA ordinaria, identica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, in misura non inferiore al 15%.
Viene data, però, la facoltà di prevedere una o due aliquote ridotte per determinate categorie speciali, tra le quali rientrano organismi, come le cooperative, di carattere sociale.
Il limite massimo viene posto al 5%, lasciando comunque la possibilità ai paesi di mantenere aliquote inferiori al 5% se sono state adottate prima del 1° gennaio 1991.
Tale clausola, definita standstill, non si applica, però, all’Italia dal momento che il regime agevolato era stato introdotto dopo l’1° gennaio 1991.
Da qui si è reso necessario modificare la normativa, portando l’aliquota Iva al 5%.
La legge stabilisce che rientrano nella nuova disciplina:
- le cooperative e i consorzi sociali;
- quelle cooperative e quei consorzi la cui prestazione rientra negli ambiti disciplinati ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, d.p.r. 633/1972;
- i soggetti citati a prescindere dal fatto che la prestazione venga effettuata direttamente o in esecuzione di convenzioni o appalti;
- viene ampliata la platea di soggetti destinatari: oltre ad anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, sono state inserite le persone migranti senza fissa dimora richiedenti asilo, le persone detenute, nonché le donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
Viene, infine, abrogata la norma che consentiva alle cooperative di scegliere tra il regime di imponibilità e quello di esenzione: non ci sarà più la possibilità di optare per l’esenzione, ma si dovrà sempre e comunque essere assoggettati all’aliquota Iva del 5%.
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