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Nuovo regime Iva: riduzioni per le cooperative sociali

14 Gennaio 20163 min read

La Legge di Stabilità 2016 contiene una serie di norme che interessano da vicino il mondo della cooperazione.

Abbiamo analizzato in precedenza la parte relativa alla tassazione immobiliare ed i relativi vantaggi che la nuova normativa porta alle cooperative italiane.
Un altro cambiamento importante riguarda il regime Iva per le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali o dai consorzi, che la iva-cooperativeLegge di Stabilità ha portato al 5%.
Prima del recente intervento del legislatore, le imprese sociali erano assoggettate ad un’aliquota del 4%. La normativa, però, era in contrasto con la disciplina europea, e c’era il rischio concreto di incorrere in una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia.
Proprio l’Alleanza delle Cooperative italiane ha più volte ribadito l’incompatibilità tra la normativa italiana e quella europea, proponendo la soluzione adottata in questi giorni, che consente alle cooperative sociali di poter continuare a lavorare senza sensibili aggravi.

L’Unione Europea, attraverso la direttiva UE 112/2006 in materia di IVA, stabilisce che ciascuno Stato membro UE applica un’aliquota IVA ordinaria, identica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, in misura non inferiore al 15%.
Viene data, però, la facoltà di prevedere una o due aliquote ridotte per determinate categorie speciali, tra le quali rientrano organismi, come le cooperative, di carattere sociale.
Il limite massimo viene posto al 5%, lasciando comunque la possibilità ai paesi di mantenere aliquote inferiori al 5% se sono state adottate prima del 1° gennaio 1991.
Tale clausola, definita standstill, non si applica, però, all’Italia dal momento che il regime agevolato era stato introdotto dopo l’1° gennaio 1991.
Da qui si è reso necessario modificare la normativa, portando l’aliquota Iva al 5%.

La legge stabilisce che rientrano nella nuova disciplina:

  • le cooperative e i consorzi sociali;
  • quelle cooperative e quei consorzi la cui prestazione rientra negli ambiti disciplinati ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, d.p.r. 633/1972;
  • i soggetti citati a prescindere dal fatto che la prestazione venga effettuata direttamente o in esecuzione di convenzioni o appalti;
  • viene ampliata la platea di soggetti destinatari: oltre ad anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, sono state inserite le persone migranti senza fissa dimora richiedenti asilo, le persone detenute, nonché le donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

Viene, infine, abrogata la norma che consentiva alle cooperative di scegliere tra il regime di imponibilità e quello di esenzione: non ci sarà più la possibilità di optare per l’esenzione, ma si dovrà sempre e comunque essere assoggettati all’aliquota Iva del 5%.

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