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Nuove opportunità per i titolari di Partita Iva

1 Marzo 20153 min read

Da una prima disanima del disegno di “Legge di stabilità 2015”, l’intento dell’Esecutivo è quello di ridurre a tre i regimi fiscali esistenti (ordinario, semplificato e forfettario). Dalle prime indicazioni che comunque potrebbero parzialmente mutare durante l’iter di approvazione, il nuovo regime forfettario è riservato ai
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contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che nell’anno precedente: A) hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati all’anno, superiori ai limiti che saranno fissati per ciascun codice d’attività ATECO; B) hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori non superiori a 5 mila euro lordi; C) si sono avvalsi di beni strumentali (anche a titolo di locazione, noleggio leasing) il cui costo a fine anno non è superiore a 20 mila euro. L’adesione al nuovo regime forfettario può essere manifestata nel modello con il quale si richiede l’attribuzione della partita IVA. Sono esclusi dal regime forfettario i contribuenti che: si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o per la determinazione del reddito; non sono residenti in Italia, salvo eccezioni; effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi; partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale. I contribuenti che aderiscono al nuovo regime forfettario ai fini IVA, non devono esercitare la rivalsa d’imposta sulle operazioni poste in essere e non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti; sono tenuti esclusivamente a certificare i corrispettivi e a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali ricevute. Ai fini delle imposte sui redditi, determinano il reddito imponibile applicando, sull’ammontare dei ricavi/compensi percepiti, il coefficiente di redditività fissato per l’attività svolta. Il citato reddito, al netto dei contribuenti previdenziali obbligatori versati, è soggetto a imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP del 15%. Ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti devono esclusivamente conservare i documenti fiscali emessi e ricevuti e presentare la dichiarazione annuale dei redditi. Non trovano applicazione gli studi di settore e la ritenuta d’acconto. Nell’ambito del nuovo regime forfettario si inserisce un altro sotto-regime riguardante i primi 3 anni d’attività del contribuente che sarà meglio definito da successivi decreti. Importanti anche le disposizioni di “raccordo” fra il nuovo regime forfettario e i precedenti regimi agevolati. In generale viene prevista l’abrogazione di tutti i precedenti regimi di favore (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nuove iniziative produttive e regime contabile agevolato) che confluiscono, già a partire dal 2015, nel nuovo regime forfettario, salvo l’opzione per il regime di tassazione ordinario. Per i contribuenti che hanno applicato nel corso del 2014 il “regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, tuttavia, è consentito proseguire l’applicazione dello stesso fino al termine del quinquennio agevolato e, comunque, sino al compimento dei 35 anni d’età.

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