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Licenziamenti economici e disciplinari: le principali differenze

30 Dicembre 20142 min read

Una delle principali differenze in materia di licenziamenti è quella tra licenziamenti economici e disciplinari. Si tratta di due fattispecie che differiscono per la causa della fine del rapporto di lavoro. Nel primo caso, infatti, abbiamo di fronte una motivazione di natura oggettiva e che dunque concerne cause esterne al comportamento del lavoratore. Per quanto riguarda, invece, il licenziamento disciplinare, è strettamente collegato alla condotta del soggetto, la quale può causare, appunto, il termine precoce del rapporto lavorativo.

22_09_2014Il nuovo articolo 18 disciplina in maniera diversa i casi di licenziamenti illegittimi di natura economica e disciplinare. Il giudice non ha alcun margine di manovra qualora l’illegittimità sia dovuta a cause di natura oggettiva. In questa circostanza non può mai essere prescritto il reintegro del lavoratore sul posto di lavoro.
Verrà ad essere commisurato, invece, un indennizzo, il cui ammontare dipende dall’anzianità di servizio del lavoratore. La somma varia da un minimo di quattro ad un massimo di ventiquattro mensilità.

La disciplina più problematica è certamente quella dei licenziamenti disciplinari. Sul punto c’è stata una forte battaglia politica all’interno dello stesso partito del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. In un primo momento sembrava, infatti, dovesse essere eliminata la reintegrazione per tutti i tipi di licenziamenti disciplinari.
La mediazione avvenuta dentro il Pd ha, però, comportato una parziale modifica della disciplina normativa. Viene, difatti, lasciato un piccolo margine di discrezione al giudice, qualora venga dimostrata l’insussistenza del fatto materiale che ha comportato la fine del rapporto di lavoro.
Solo ed esclusivamente in questo caso, il giudice può ordinare il reintegro, altrimenti si applicherà la stessa disciplina sui licenziamenti illegittimi per causa oggettiva.
Nei decreti delegati, il legislatore è stato molto chiaro. L’ipotesi della reintegrazione è possibile solamente se il comportamento oggetto del provvedimento risulta essere totalmente insussistente. Non importa, dunque, se la pena commutata sia eccessiva rispetto all’azione compiuta dal lavoratore, in quel caso non può essere comunque applicata la reintegrazione.
Dunque, il margine di discrezionalità del giudice è abbastanza limitato. La differenza tra licenziamenti illegittimi per causa oggettiva e soggettiva viene disciplinata in maniera diversa, ma la linea di demarcazione diventa evidentemente sempre più sottile.

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