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Legge false cooperative: il testo del ddl

10 Febbraio 20164 min read

È stato presentato ieri al Senato il disegno di legge contro le false cooperative. La proposta, firmata da 37 senatori appartenenti a schieramenti politici diversi, ricalca in maniera quasi integrale la legge di iniziativa popolare presentata dall’Alleanza delle Cooperative.

Negli scorsi mesi le centrali di rappresentanza delle coop hanno portato avanti una raccolta firme che ha portato a più di 100.000 sottoscrizioni. Un risultato importante che il mondo della cooperazione si augura possa tramutarsi in un provvedimento legislativo di contrasto al fenomeno delle false cooperative.
Ieri è stato compiuto il primo passo con la presentazione del ddl di fronte alla stampa, che ha visto come protagonisti anche i tre presidenti di Agci, Confcooperative e Legacoop, le tre associazioni di rappresentanza che dal 2017 si fonderanno in un’unica organizzazione: l’Alleanza delle Cooperative.

Il disegno di legge, come accennato in precedenza, ricalca il contenuto della proposta dell’Alleanza.
La novità più importante riguarda la sanzione della cancellazione dall’albo nazionale degli enti cooperativi, istituito presso il Ministero dello sviluppo false cooperative leggeeconomico, per le imprese cooperative che non si sottopongono alle revisioni e ispezioni.
È bene notare come l’articolo 12 del decreto legislativo n.220 del 2002 parla già di cancellazione dall’albo degli enti cooperativi, ma solo nei casi in cui le coop “si sottraggano all’attività di vigilanza o non rispettino finalità mutualistiche“.
Il passaggio da “sottrazione” ai controlli a “mancata sottoposizione” è un elemento chiave per comprendere la maggiore rigidità della nuova disciplina normativa. Con la proposta presentata ieri può accadere, infatti, che una cooperativa venga cancellata dall’albo per un’inadempienza dell’ente di controllo e non per volontà della coop stessa di evitare le ispezioni.

Un evento, questo, che sarebbe certamente paradossale. Per questo motivo il disegno di legge intende rafforzare la collaborazione tra gli enti preposti ai controlli per evitare qualsiasi falla del sistema.
La proposta è di raccordare i vari enti attraverso “intese che consentano al Mise di coordinare revisori provenienti anche da altre amministrazioni (ad esempio, l’Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) nello svolgimento dell’attività di vigilanza, presupponendo ovviamente la formazione del personale dedicato”.
Particolare attenzione verrà riservata alle cooperative che non sono sottoposte a controlli da tanto tempo e a quelle che operano in settori particolarmente a rischio.

Per impedire alle imprese di eludere le ispezioni viene ripristinato lo strumento della “dichiarazione sostitutiva“, che sarà inoltre arricchita di nuove voci.
Nel caso in cui una cooperativa non è stata sottoposta a vigilanza, dovrà trasmettere una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

  • l’iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative;
  • nelle cooperative di lavoro, la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché la corresponsione ai soci lavoratori del trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;
  • gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi dell’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell’articolo 2536 del codice civile o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;
  • il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
  • l’eventuale raccolta di prestito sociale ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni della Banca d’Italia.

Dovrà essere allegato, inoltre, l’ultimo bilancio approvato e la copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.
Un’ultima novità riguarda lo scioglimento delle cooperative. Il disegno di legge stabilisce che qualora un ente cooperativo sia stato sciolto entro due anni dall’iscrizione all’Albo, il Mise dovrà comunicare l’avvenuto scioglimento all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni.

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