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L’efficacia probatoria dei verbali ispettivi

18 Marzo 20152 min read

Le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva fanno fede in giudizio fino a prova contraria, e ove le stesse siano univoche, il giudice può ritenerle sufficienti ad escludere la prova testimoniale diretta alla loro conferma.

Ispettori-del-Lavoro

Secondo la Cassazione (sentenza n. 10427/14), infatti, “ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l’escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l’attendibilità”.

E’ noto che l’art. 10 del D.lgs. 124/04 stabilisce che “I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti  di  prova  ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati”: sul punto la giurisprudenza ha stabilito diverse gradazioni della loro efficacia probatoria in base al presupposto di fatto indicato.

Ed invero è pacifico che il verbale ispettivo, atto pubblico ex art. 2699 c.c., gode dell’efficacia probatoria privilegiata prevista dall’art. 2700 c.c., e quindi “fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Diversa, invece, è l’efficacia probatoria garantita al contenuto delle dichiarazioni raccolte dell’ispettore: in tale ipotesi, secondo la sentenza in esame, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.

Le dichiarazioni rese dai lavoratori in una fase, quella ispettiva, antecedente al giudizio, pur se prive di efficacia probatoria privilegiata, vengono quindi considerate dalla Cassazione meritevoli di pregio e rilevanza processuale, soprattutto in quelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia pienamente adempiuto al proprio onere di prova contraria.

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Avv. Giovanni Russo Russo

Avvocato esperto in diritto civile e diritto del lavoro, seguo con attenzione e interesse il mondo della cooperazione. Appassionato di politica e motori, mi piace scrivere e viaggiare.

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