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Le cooperative a mutualità prevalente di diritto

26 Marzo 20156 min read

Abbiamo già visto quali siano i requisiti, soggettivi ed oggettivi, affinché una cooperativa possa essere considerata a mutualità prevalente, e godere quindi delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Vi sono, però, delle ipotesi in cui il legislatore ha inteso considerare alcune tipologie di cooperative “prevalenti di diritto”, in ragione di alcune loro peculiarità o della loro funzione sociale particolarmente rilevante, indipendentemente – quindi – dal raggiungimento dei rigidi requisiti di bilancio di cui all’art. 2513. Di seguito alcuni esempi.

  • Secondo l’art. 111-septies disp. att. cod. civ. le cooperative sociali (sia di “tipo A” che di “tipo B”) che rispettino le norme di cui alla l. 381/91 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Rimane fermo, però, l’obbligo di inserire nei rispettivi statuti le clausole di prevalenza “soggettiva” di cui all’art. 2514 c.c.
  • Secondo l’art. 223-terdecies disp. att. cod. civ. le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente.
  • In applicazione dell’art. 111-undecies disp. att. cod. civ. il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha stabilito con il D.M. 30 dicembre 2005 i regimi derogatori al requisito della prevalenza di cui all’art. 2513 c.c., tenuto conto della struttura delle imprese e del mercato in cui le cooperative operano, delle specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e della circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all’anno di esercizio:
  • Cooperative di lavoro. Nelle cooperative di lavoro e nelle cooperative miste non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all’art. 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, nè il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa.
  • Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica. Nelle cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica non si computano tra i ricavi i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti.
  • Cooperative agricole di allevamento e di conduzione. Nelle cooperative di allevamento la condizione di prevalenza è rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l’allevamento stesso. Nelle cooperative agricole per la conduzione associata di terreni, la condizione di prevalenza è rispettata quando l’estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell’estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa.
  • Enti di formazione. Negli enti di formazione costituiti in forma cooperativa non si computano, ai fini del calcolo del requisito della prevalenza mutualistica di cui all’art. 2513 del codice civile, i finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi.
  • Cooperative per il commercio equo e solidale. Sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall’effettivo possesso dei requisiti di cui all’art. 2513 del codice civile, le cooperative che operano prevalentemente nei settori di particolare rilevanza sociale, quali le attività di commercio equo e solidale. Per attività di commercio equo e solidale si intende la vendita, effettuata anche con l’impiego di attività volontaria dei soci della cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo o da cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, con garanzia di pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato.
  • Società finanziarie. Le società finanziarie, costituite in forma cooperativa ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all’art. 2514 del codice civile.
  • Cooperative giornalistiche. Nelle cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, non si computa il costo del lavoro dei soggetti con i quali la cooperativa instaura, nei limiti e alle condizioni previste da disposizioni di legge, rapporti di lavoro occasionale.
  • Cooperative di consumo operanti nei territori montani.
  • Calamità naturali. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 del codice civile a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle culture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell’art. 2545-octies inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi.
  • Soci di enti giuridici. Ai fini del calcolo della prevalenza di cui all’art. 2513, comma 1, lettera a), tra le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci sono ricomprese quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici aventi la qualità di soci della cooperativa.
  • Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche.

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Avv. Giovanni Russo Russo

Avvocato esperto in diritto civile e diritto del lavoro, seguo con attenzione e interesse il mondo della cooperazione. Appassionato di politica e motori, mi piace scrivere e viaggiare.

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