Era atteso da mesi un decreto legge che disciplinasse in maniera dettagliata il lavoro autonomo.
Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che disciplina alcuni degli aspetti più controversi relativi agli oltre 2 milioni di lavoratori professionisti e partite Iva presenti in Italia.
Vengono stanziati in tutto 10 milioni per il 2016 e 50 milioni per il 2017. Ecco di seguito le principali novità introdotte dal decreto legge:
- stop ai “contratti capestro“: il decreto legge vieta le clausole contrattuali che consentono al committente di modificare o di recedere dal contratto unilateralmente e senza il dovuto preavviso. Sono comunque ritenute nulle le clausole che sbilanciano il rapporto contrattuale eccessivamente a favore del committente.
Il ddl sancisce, inoltre, l’obbligo di pagamento della prestazione al professionista entro 60 giorni dall’emissione della fattura; - collocamento: ciascun centro per l’impiego dovrà disporre di una sezione dedicata ai lavoratori autonomi con l’obiettivo di aiutare questi ultimi a trovare un’offerta di
lavoro, soprattutto in materia di appalti pubblici. Viene disciplinata anche la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai fondi strutturali europei;
- invenzioni del lavoratore autonomo: in caso di scoperte innovative del professionista o delle partite Iva i relativi diritti di utilizzo economico dell’innovazione spetteranno a questi ultimi; l’impresa committente potrà al massimo trarre qualche vantaggio;
- spese di formazione: una delle novità più rilevanti del decreto è la deducibilità al 100% delle spese di formazione del lavoratore autonomo fino ad un massimo di 10.000 euro. Con spese di formazione si intende i costi sostenuti per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale.
È inoltre prevista la deducibilità al 100% e fino ad un massimo di 5.000 euro delle spese per i servizi di lavoro e quelle sostenute per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni fornita da forme assicurative o di solidarietà; - maternità: il ddl concede la possibilità di continuare nella propria attività lavorativa nei due mesi precedenti al parto e nei tre mesi successivi allo stesso; in questo modo la lavoratrice in gravidanza potrà percepire l’indennità di maternità continuando ad eseguire le prestazioni professionali;
- congedo parentale: viene estesa la durata del congedo parentale per entrambi i genitori che potrà essere, adesso, di massimo sei mesi e dovrà essere circoscritto ai primi tre anni di vita del bambino;
- sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dei contributi: il lavoratore autonomo ha diritto alla sospensione del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione fino ad un massimo di 150 giorni durante tutto l’anno solare per motivi di gravidanza, malattia ed infortunio.
Il lavoratore ha inoltre diritto di sospendere il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e fino ad un massimo di 2 anni. - lavoro agile: il professionista e le partite Iva che lavorano da “remoto” attraverso computer o smartphone hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori che svolgono la medesima mansione nel luogo di lavoro dell’impresa committente.
Il lavoratore autonomo che eroga la propria prestazione da casa avrà diritto, inoltre, alla detassazione del premio di produttività.
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