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La società cooperativa e la sua qualificazione quale imprenditore commerciale ai fini della sottoposizione alla disciplina del fallimento

10 Settembre 20154 min read

Secondo l’art. 2545-terdecies c.c. (Insolvenza) le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento. Si rende necessario quindi individuare quei criteri che permettono una puntuale identificazione e qualificazione delle cooperative che svolgono attività commerciale.

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Sul punto ci viene in aiuto una recente decisione della Cassazione, la quale con la sentenza n. 6835/14 ha affermato che “con riguardo alla società cooperativa può dirsi che lo scopo di lucro non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore, essendo individuabile l’attività di impresa, tutte le volte che sussista una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi. Tale requisito può ben essere presente anche in una società cooperativa, che pure operi solo nei confronti dei propri soci; ed, in tal caso, essa si assoggetta allo statuto dell’impresa, che comprende il fallimento, quale strumento di soluzione e superamento dell’insolvenza che abbia origine in un’iniziativa imprenditoriale”.

Nel caso di specie una società cooperativa per azioni aveva impugnato il provvedimento di dichiarazione di fallimento negando la propria qualità di imprenditore commerciale e, quindi, la non assoggettabilità all’art. 1 L.F. per avere essa finalità mutualistiche.

Abbiamo già visto come lo scopo di mutualità, o scopo mutualistico, può avere diverse gradazioni o intensità, dalla mutualità pura, in tutte quelle ipotesi in cui la cooperativa non persegua assolutamente alcun fine di lucro, alla mutualità spuria, in cui, a seguito di una attenuazione dello scopo mutualistico (conciliato con una attività commerciale), la cooperativa interagisce anche con terzi non soci a cui cede bene e servizi. Ne deriva che lo scopo mutualistico di una società cooperativa non è inconciliabile con quello di lucro, quale obiettiva economicità della gestione, potendo i due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato: pertanto, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2545-terdecies c.c. sopra citato per l’accertamento della sussistenza del fine predetto occorre avere riguardo alla struttura ed agli scopi di essa.

Secondo la Suprema Corte  da un lato, l’impresa commerciale non postula il perseguimento di un lucro soggettivo e, dall’altro lato, la cooperativa che abbia fini mutualistici (anche a mutualità prevalente secondo la nozione introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003) non è per ciò solo sottratta a fallimento.

Ai fini della qualificazione di una impresa quale commerciale, ciò che rileva, accanto all’autonomia gestionale, finanziaria e contabile, è invero il perseguimento di un c.d. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi (almeno nel medio-lungo periodo). La nozione di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c. va quindi intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all’attività economica organizzata che sia ricollegabile a un dato obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, il quale riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività. L’attività commerciale, quindi, non è incompatibile con la finalità mutualistica.

Nell’ipotesi esaminata la Cassazione, in applicazione concreta dei principi sopra enunciati, ha verificato la presenza di positivi indici della natura commerciale dell’attività svolta, quali la forma legale di s.p.a., l’esistenza di una partita i.v.a., l’oggetto sociale volto alla commercializzazione verso terzi di prodotti agricoli conferiti dai soci, dei quali la società incassa prezzo, ed infine l’esistenza di un rapporto di lavoro con un dipendente.

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Avv. Giovanni Russo Russo

Avvocato esperto in diritto civile e diritto del lavoro, seguo con attenzione e interesse il mondo della cooperazione. Appassionato di politica e motori, mi piace scrivere e viaggiare.

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