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La pubblicazione di immagini altrui su internet senza consenso

1 Dicembre 20158 min read

 

La pubblicazione di immagini altrui su internet senza consenso costituisce una lesione del diritto all’immagine, diritto soggettivo e della personalità, segno distintivo di un individuo e diritto fondamentale della persona.

diritto all'immagine Fino ad un po’ di anni fa la compromissione di tale diritto avveniva per lo più mediante la pubblicazione delle foto su giornali o riviste; oggi internet ha moltiplicato i rischi e reso sempre più frequenti comportamenti illegali in tale ambito. Il diritto all’immagine rientra tra i c.d. diritti inviolabili della personalità, ossia quei diritti che, al pari del diritto alla vita e all’integrità fisica, al nome, all’onore ecc., hanno ad oggetto aspetti essenziali della personalità umana. Sebbene il diritto all’immagine non sia esplicitamente incluso tra i diritti inviolabili della personalità dalla Carta Costituzionale del nostro Paese, la giurisprudenza ha unanimemente riscontrato il fondamento giuridico della tutela di tale diritto nell’art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’individuo sia nella sfera individuale che in quella collettiva/sociale.

Nell’ordinamento italiano il diritto all’immagine rappresenta una delle espressioni del diritto alla riservatezza, che garantisce ad ogni individuo uno spazio di riserbo relativamente a tutte quelle caratteristiche della propria personalità che non intende divulgare a terzi. Il diritto alla riservatezza, pertanto, esprime la legittima aspettativa di ciascun individuo di non essere oggetto di interferenze da parte di terze persone circa quelle caratteristiche personali, intime ed interiori che compongono la propria personalità. Il diritto alla riservatezza non comporta soltanto la pretesa – passiva – di evitare che terzi si intromettano nella sfera personale dell’individuo, ma anche quella – attiva – di gestire in piena autonomia la propria personalità aprendo gli spazi di intimità esclusivamente a determinati soggetti dallo stesso eventualmente individuati.

Più specificatamente, come anticipato, l’ordinamento italiano prevede, nei limiti interpretativi ed estensivi sopra riportati, una specifica disciplina applicabile alle ipotesi di pubblicazione di immagini su internet: l’art. 96 della L. 633/41 (Diritti relativi al ritratto) stabilisce testualmente che “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”. E’ incontestabile che la pubblicazione su di un social media tanto famoso e diffuso come Facebook (avente 1,3 miliardi di utenti) possa costituire “il ritratto di una persona” di cui alla norma sopra citata, la quale potrà quindi trovare piena ed incondizionata applicazione al caso di specie. Tale norma introduce nel nostro ordinamento il c.d. “principio del consenso” stabilendo che per riprodurre, esporre o mettere in commercio l’immagine di una persona è sempre necessario ottenere il suo consenso.

Ed ancora, una pubblicazione senza consenso viola certamente gli artt. 2043 e 2056 c.c., l’art. 10 c.c. (Abuso dell’immagine altrui), secondo cui “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”, e  l’art. 15 del D.Lgs. 196/03: “Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è  tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11”. Il richiamo, nell’ultima norma citata, all’art. 2050 c.c., si spiega con l’intento del legislatore speciale di agevolare, sul piano probatorio, la posizione del danneggiato: invero, chi abbia subito il danno potrà limitarsi a dimostrare quest’ultimo, mentre sul presunto responsabile graverà la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo, così come richiesto dall’art. 2050 cod. civ. (Cass. Civ., Sez. III, 2468/09).

Non bisogna poi dimenticare, inoltre, che le fotografie pubblicate su internet possono contenere i c.d. “dati sensibili” di cui al D.Lgs. 196/03, il cui art. 4, lett. d), definiti come  “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Sul tema del risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto d’immagine l’art. 10 cod. civ. è stato normalmente interpretato nel senso che la lesione del diritto all’immagine dà diritto anche al risarcimento dei danni non patrimoniali, soluzione confermata e rafforzata dal rilievo che, trattandosi di diritto costituzionalmente protetto (art. 2 Cost.), vale il principio più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui la relativa lesione non è soggetta al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 cod. pen., e non presuppone la qualificabilità del fatto come reato, giacché il rinvio di cui all’art. 2059 cod. civ.: “….ben può essere riferito……. anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica, implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale” (Cass. civ., Sez. III, 31 maggio 2003 n. 8828, fra le altre). Ed invero la Suprema Corte ha stabilito che “L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga l’autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell’ art. 10 cod. civ., sia ai sensi dell’art. 29 legge n. 675 n. 1996, – ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, sia in virtù della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, di cui all’art. 2 Cost.: protezione costituzionale che di per sé integra fattispecie prevista dalla legge (al suo massimo livello di espressione) di risarcibilità dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ.” (Cass. n. 12433/08).

Qualora la pubblicazione senza consenso offenda l’altrui reputazione si potrà configurare, oltre all’illecito civile, anche il reato di diffamazione, mentre qualora dalla pubblicazione derivi un profitto anche il reato di trattamento illecito di danni.

 

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Avv. Giovanni Russo Russo

Avvocato esperto in diritto civile e diritto del lavoro, seguo con attenzione e interesse il mondo della cooperazione. Appassionato di politica e motori, mi piace scrivere e viaggiare.

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