Le cooperative possono essere distinte in cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente o cooperative diverse, con significativi vantaggi fiscali per queste ultime garantiti dallo Stato in virtù della loro funzione sociale costituzionalmente riconosciuta.
Vi sono, inoltre, delle ipotesi in cui alcune tipologie di cooperative sono considerate dalla legge “prevalenti di diritto”, indipendentemente dal raggiungimento dei rigidi requisiti di bilancio di cui all’art. 2513.
La condizione di prevalenza, però, non è una qualifica immutabile, ma può essere persa in due distinte ipotesi, espressamente previste dall’art. 2545-octies c.c.:
- la mancata osservazione, per almeno due bilanci consecutivi, delle condizioni previste dall’art. 2513 c.c., ovvero dei criteri legali prestabiliti per definire la “prevalenza” da un punto di vista economico;
- la modificazione delle clausole statutarie previste dall’art. 2514 c.c., ovvero di quei rigidi requisiti statutari imposti al fine di garantire l’effettività della c.d. prevalenza.
Al verificarsi delle condizioni di cui alla prima delle due ipotesi sopra indicate, la cooperativa dovrà solamente segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall’articolo 223 sexiesdecies disp. att. c.c., dovendo redigere un bilancio straordinario unicamente se ha già emesso strumenti finanziari.
Nella seconda ipotesi, invece, “sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio”, che poi dovrà essere verificato senza rilievi da una società di revisione. Successivamente, e comunque entro e non oltre 60 giorni, il bilancio straordinario dovrà essere notificato al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) “… al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili”.
A seguito della comunicazione informatica sopra citata (art. 2545-octies, c. 4, c.c.) la cooperativa verrà cancellata dalla apposita sezione dell’Albo delle società cooperative ed iscritta in quella riservata alle cooperative a mutualità non prevalente: anche in questo caso gli utili non potranno essere interamente distribuiti, in quanto il limite previsto dal primo comma dell’art. 2545-quinquies c.c. è applicabile a tutte le tipologie di cooperative.
Successivamente alla perdita della prevalenza, qualora la cooperativa rispetti nuovamente i requisiti contabili di cui all’art. 2513 c.c., si renderà necessaria una nuova comunicazione per il rientro nelle condizioni agevolate.
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