In una cooperativa il perseguimento dello scopo mutualistico, ovvero la realizzazione di un servizio al fine di garantire un vantaggio ai soci, è un obbligo talmente essenziale e pregnante da mettere a rischio, nelle ipotesi in cui venga trascurato, la vita stessa della società.
Secondo l’art. 2545 c.c. gli amministratori ed i sindaci hanno l’obbligo di indicare, nelle rispettive relazioni, i criteri utilizzati nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico; in caso contrario la cooperativa rischia la revoca degli amministratori e dei sindaci e l’affidamento ad un commissario , o addirittura – nelle ipotesi più gravi – lo scioglimento della società . Una disciplina particolarmente severa, ma giustificata dall’essere inserita in un quadro normativo, anche a copertura costituzionale, in cui al fenomeno della cooperazione si riconosce una spiccata funzione sociale, con conseguenti agevolazioni e vantaggi. Coerentemente, anche la legislazione speciale (D.lgs. n. 220/02, art. 12) prevede che in sede di vigilanza il Ministero possa disporre la cancellazione dall’apposito albo nazionale per gli enti cooperativi “che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche”.
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