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Il DDL di riforma del Terzo settore e le cooperative

19 Novembre 20154 min read

Dopo anni di rinvii, il Parlamento sta discutendo il disegno di legge di Riforma del “Terzo settore”. La definizione nasce per distinguere un’area occupata da formazioni sociali (associazioni di volontariato, imprese sociali, fondazioni, Onlus, cooperative sociali, etc.) intermedie tra lo Stato (primo settore) ed il mercato (secondo settore), volte ad erogare beni e servizi di utilità sociale in assenza di lucro e con natura giuridica privata in numerosi settori, tra i quali l’assistenza sociale, la sanità, l’ambiente, il volontariato, la cultura, lo sport, la cooperazione internazionale. Un ambito che incide per ben il 3,4 % del Prodotto interno lordo con il 9,7 % degli addetti sul totale dell’economia.

condivisioneIl DDL, per ora fermo in Commissione Affari Costituzionali del Senato e destinatario di circa cento emendamenti, prevede numerose novità, nonché nuove definizioni di Terzo settore (complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità), e di Impresa sociale (impresa privata con finalità d’interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali).

Una profondo cambiamento rispetto alla vigente disciplina si ritrova in tema di remunerazione del capitale sociale e della ripartizione degli utili, laddove il ddl, superando quanto ad oggi disposto dall’art. 3 d.lgs. n. 155/2006 (è vietata  la  distribuzione,  anche  in forma indiretta,  di  utili  e  avanzi  di  gestione,  comunque denominati, nonche’   fondi   e   riserve  in  favore  di  amministratori,  soci, partecipanti,  lavoratori o collaboratori), riconosce la possibilità di una remunerazione, da assoggettare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall’impresa, in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente, che assicurino in ogni caso la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali. Ciò costituisce un significativo richiamo alle cooperative a mutualità prevalente, la cui disciplina prevede, quali requisiti essenziali, la  “prevalenza di bilancio” e la “prevalenza statutaria”; tale richiamo ha, almeno in parte, smorzato le numerose critiche indirizzate all’originario testo, in cui la pura deroga al principio generale di non lucratività, tipico del terzo settore, aveva certamente indebolito le finalità sociali proprie di tali imprese.

Il disegno di legge prevede poi espressamente che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscano di diritto la qualifica di imprese sociali, senza richiedere – quindi – il rispetto di specifici requisiti: è di tutta evidenza come tale riconoscimento di diritto costituisca una significativa testimonianza del valore e del primato della forma giuridica di cooperativa sociale, certamente ritenuta la più adatta al perseguimento degli alti fini sociali, civici e solidaristici perseguiti dal legislatore.

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Avv. Giovanni Russo Russo

Avvocato esperto in diritto civile e diritto del lavoro, seguo con attenzione e interesse il mondo della cooperazione. Appassionato di politica e motori, mi piace scrivere e viaggiare.

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