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I contenuti della legge sull’editoria

19 Settembre 20163 min read

Con 154 voti favorevoli, 36 contrari e 46 astenuti, il Senato ha approvato la legge sull’editoria. 

L’aspetto del nuovo testo che ha avuto maggiore clamore tra i principali organi di stampa è l’introduzione del tetto di 240mila euro per gli stipendi di amministratori, dipendenti e consulenti della Rai. Ma ci sono tanti altri elementi da analizzare in attesa dell’approvazione definitiva alla Camera.
legge-editoriaL’art. 1 istituisce il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione con l’obiettivo di attuare i “princìpi di cui all’articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell’informazione, nonché di incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell’informazione digitale”. 
Il Fondo viene alimentato dalla risorse statali destinate all’editoria quotidiana e periodica e alle emittenti locali. La legge stabilisce, inoltre, che venga alimentato da una quota delle eventuali maggiori entrate dal canone Rai, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per ogni anno, e da un contributo di solidarietà da parte dei concessionari di pubblicità su Tv e stampa.

Viene demandato al Governo il compito di ridefinire la norma sul sostegno pubblico all’editoria con una serie di decreti legislativi. La legge, di par suo, stabilisce che i soggetti beneficiari saranno le cooperative giornalistiche e gli enti senza fini di lucro, quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche, imprese ed enti che editano periodici per non vedenti o ipovedenti, associazioni di consumatori, imprese editrici di quotidiani e periodici diffusi all’estero.
Sono escluse le testate di partito e quelle possedute da gruppi editoriali quotati in borsa. Per poter partecipare alla ripartizione delle risorse sarà necessario, inoltre, avere costituito la società editrice da almeno due anni, avere una versione digitale della testata cartacea, rispettare gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro e “adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna“. Sono previsti, inoltre, incentivi per chi investe in innovazione digitale.
L’entità del contributo dipenderà dal numero di copie annue vendute e dal numero di utenti unici raggiunti.

Viene disciplinata, infine, la piena liberalizzazione dei punti vendita e dei relativi orari di apertura, assicurando agli operatori parità di condizioni. Liberalizzazione che non riguarda invece l’esercizio della professione del giornalista. L’articolo 5 stabilisce, infatti, che “Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine regionale o interregionale competente”.
Di seguito trovate il testo della legge.

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