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I benefici fiscali alle cooperative sono revocabili anche senza il parere del Ministero

1 Marzo 20152 min read

I benefici fiscali concessi alle cooperative sono revocabili anche senza il parere del Ministero del lavoro, se sussistono indizi che la veste mutualistica è una copertura finalizzata a versare meno tasse.

Agenzia delle Entrate

Secondo la Cassazione (sentenza n. 15217/12), in tema di agevolazioni tributarie per la cooperazione, il procedimento di verifica dei «presupposti di applicabilità» di cui all’art. 14, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, “attiene ai soli requisiti soggettivi dell’ente, ma non riguarda le condizioni, stabilite dal precedente art. 10, relative alla natura e alle modalità di svolgimento della sua attività produttiva, di modo che, sotto questo profilo, nessun limite incontra l’ordinario potere di accertamento spettante all’amministrazione finanziaria, la cui attività, al riguardo, va ritenuta legittima, indipendentemente dall’esistenza o meno del suddetto parere”.

Nel caso di specie l’accertamento aveva avuto ad oggetto una maggiore imposta dovuta dal contribuente (prima Associazione di produttori agricoli, poi diventata cooperativa), in considerazione del fatto che era emerso che l’Associazione non aveva rispettato le finalità istituzionali, sia perchè la maggior parte dei soci non conferiva il prodotto, sia perché l’Associazione si riforniva da terzi ben oltre la misura ammessa. La S.C., ha quindi richiamato pregressi e consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo cui in tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative la conformità degli statuti ai principi legislativi in materia di mutualità comporta solamente una presunzione di spettanza delle agevolazioni o esenzioni tributarie: tale presunzione è relativa e non impedisce all’Amministrazione finanziaria di disconoscere, per ogni singolo periodo di imposta, le agevolazioni suddette, semprechè fondi il suo accertamento su dati concreti, a nulla rilevando l’eventuale parere del Ministero del lavoro favorevole alla cooperativa.

In applicazione di tali principi la S.C., non avendo la cooperativa dimostrato l’esistenza dei presupposti di fatto legittimanti le agevolazioni fiscali, ha rigettato il ricorso, accertando quindi che l’asserita veste mutualistica fungeva, in realtà, da copertura ad una normale attività di impresa.

Avv. Giovanni Russo Russo

Avvocato esperto in diritto civile e diritto del lavoro, seguo con attenzione e interesse il mondo della cooperazione. Appassionato di politica e motori, mi piace scrivere e viaggiare.

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