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Esoneri contributivi triennali per le assunzioni a tempo indeterminato: alcune precisazioni importanti

29 Gennaio 20153 min read

Il Jobs Act e la Legge di Stabilità sono due grandi impianti normativi che provano ad agire sul mercato del lavoro in maniera coordinata.
La ratio dei due provvedimenti è la medesima: aumentare la flessibilità all’interno del rapporto di lavoro e favorire le forme contrattuali a tempo indeterminato.
Il Jobs Act istituisce una nuova forma giuridica: il contratto a tutele crescenti. Si tratta di un rapporto a tempo indeterminato, più facile però da estinguere grazie alla modifica dell art.18 dello Statuto dei Lavoratori.

caschetto lavoroCostituire un nuovo tipo di contratto non sarebbe stato, però, sufficiente. Bisognava incentivare le assunzioni attraverso questo nuovo meccanismo. E qui interviene la Legge di Stabilità.
Il provvedimento, varato come al solito alla fine dell’anno, prevede una serie di agevolazioni fiscali per quei datori di lavoro che decidono di effettuare nuove assunzioni utilizzando il contratto a tutele crescenti,
Sono necessarie, però, alcune precisazioni, utili a chiarire la nuova disciplina giuridica e a risolvere delle questioni problematiche.

Una delle agevolazioni presenti nella Legge di Stabilità è il cosiddetto esonero contributivo triennale del contratto a tutele crescenti. A partire, infatti, dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, i datori di lavoro riceveranno degli sgravi fiscali per tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
L’obiettivo è rendere più vantaggioso questo tipo di contratto rispetto alle altre forme giuridiche.
Il limite è fissato a 8.060 euro su base annua, ma ci si pone una serie di problemi sui destinatari delle misura.
Innanzitutto il provvedimento parla di nuove assunzioni, ma c’è un discrimen importante.

Le agevolazioni non sono valide se il lavoratore ha avuto un contratto a tempo indeterminato con qualsiasi altro datore di lavoro nei sei mesi precedenti alla stipula del nuovo rapporto.
Stesso discorso se il lavoratore ha beneficiato di un contratto di apprendistato nei sei mesi precedenti, essendo quest’ultimo valutato come un rapporto a tempo indeterminato.
Diversa, invece, la disciplina delle forme di lavoro a termine. In questo caso le agevolazioni sono ritenute valide, anche se non sono trascorsi i suddetti sei mesi.
Il legislatore prevede il medesimo esonero contributivo per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato convertiti in altrettanti a tempo indeterminato all’interno della stessa azienda.

L’intento, dunque, è chiaro: incentivare la costituzione di nuovi rapporti che abbiano come oggetto il nuovo contratto a tutele crescenti. Lo sgravio complessivo è valutabile attorno al 30%, dunque gli imprenditori hanno molto interesse ad utilizzarlo.
Si tratta, comunque, di una misura generalizzata che non presenta criteri selettivi. È rivolta, infatti, a tutti i tipi di lavoratori, senza alcuna esclusione. Per questo motivo non creerà problemi di concorrenza e non potrà essere sottoposta ai vincoli comunitari, come alcuni invece paventavano.

 

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