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Cosa serve per iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

18 Novembre 20213 min read

Dopo più di quattro anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo che lo disciplina (Dlgs n.117/2017), il 23 novembre sarà finalmente operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il nuovo sistema informativo, che sarà pubblico ed esclusivamente digitale, riguarderà le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale meglio note come Onlus, tra le quali ci sono anche le fondazioni e alcune cooperative. 

Gli enti coinvolti saranno così iscritti ad unico Registro che consentirà alle diverse organizzazioni di beneficiare delle nuove agevolazioni previste dalla Riforma del Terzo Settore e di partecipare alla ripartizione del 5 per mille per il mondo del volontariato.

Una volta terminato il processo di trasferimento, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti: questi ultimi dovranno aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge. Il dialogo tra gli enti e il RUNTS, inoltre, potrà avvenire solo per via telematica.

I documenti necessari per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Ma cosa serve per essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore? Se siete un’organizzazione di volontariato o un’associazione di promozione sociale, dal 23 novembre saranno direttamente le anagrafi delle regioni a comunicare al RUNTS i vostri dati e in seguito il Registro si metterà in contatto con voi qualora dovesse essere necessario integrare la documentazione (il termine ultimo per l’integrazione dei documenti è già fissato oggi al 19 ottobre 2022).
Per le Onlus invece il processo di trasmigrazione inizierà il 24 novembre e sarà l’Agenzia delle Entrate a trasmettere i dati degli enti al RUNTS. 

Per quanto riguarda la documentazione sono necessari:

  • l’atto costitutivo,
  • lo statuto,
  • gli ultimi due bilanci ei relativi verbali di approvazione dell’assemblea dell’associazione o del Cda nel caso di una Fondazione
  • l’eventuale bilancio sociale
  • il documento di identità del legale rappresentante. 

Come accennato in precedenza, però, le comunicazioni con il RUNTS saranno solamente per via telematica quindi le organizzazioni dovranno avere anche lo SPID e la PEC e il legale rappresentante dovrà dotarsi di firma digitale

Dopo il 23 novembre, data di partenza della trasmigrazione dei dati, ci sarà un periodo di tempo di assestamento nel corso del quale sarà fondamentale l’aiuto dei professionisti e delle organizzazioni di rappresentanza. La strada tracciata però, che va verso la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione dei sistemi informativi del Terzo Settore, è sicuramente da valutare in senso positivo. 

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