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Cooperativa e fallibilità: ripartizione dell’onere probatorio.

6 Ottobre 20141 min read

Come può una cooperativa dimostrare di non essere soggetta alla disciplina sul fallimento, e quindi non essere “fallibile”?

Va ricordato, infatti, che “Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento”, secondo il disposto di cui 2545 terdecies c.c., mentre l’art. 1 della Legge Fallimentare specifica che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, così come ugualmente previsto dall’art. 2221 c.c. Le uniche ipotesi in cui una impresa cooperativa può essere esonerata dall’applicazione delle disposizioni sopra richiamate si verificano quando o essa ha natura agricola o quando la natura di impresa commerciale sia esclusa da una sua caratterizzazione fermamente imperniata sulla pura mutualità. Una risposta alla nostra iniziale domanda ci è fornita da una recente decisione della Suprema Corte (Cass. n. 6835 del 24.03.2014) la quale ha puntualizzato quale sia la ripartizione dell’onere della prova: “nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, grava sull’istante l’onere di provare gli elementi integranti il fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore commerciale del soggetto da dichiararsi fallito e lo stato di insolvenza; mentre grava sul fallendo la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi, quali la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale di fallibilità”. Un onere non assolto dalla cooperativa ricorrente, la cui dichiarazione di fallimento è stata, anche per altri motivi, confermata dalla Cassazione.

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Avv. Giovanni Russo Russo

Avvocato esperto in diritto civile e diritto del lavoro, seguo con attenzione e interesse il mondo della cooperazione. Appassionato di politica e motori, mi piace scrivere e viaggiare.

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