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Come cambia il lavoro autonomo

11 Maggio 20175 min read

La legge sul lavoro autonomo è stata (finalmente) approvata in Senato con 158 voti favorevoli, 9 contrari e 45 astenuti. Il provvedimento, che aveva ricevuto il primo via libera in Consiglio dei Ministri addirittura 15 mesi fa, è stato definito come lo Statuto dei lavoratori autonomi.

Le nuove disposizioni rafforzano, infatti, le tutele di chi possiede una partita Iva ma non svolge un’attività di impresa. Parliamo di oltre 2 milioni di persone (ingegneri, architetti ma anche le nuove professioni digitali) che lavorano per un committente. L’obiettivo del provvedimento è equiparare i loro diritti a quelli dei lavoratori subordinati, rafforzando la posizione contrattuale nel rapporto con il committente.
La legge interviene anche sul lavoro agile, meglio noto come smart working, ovvero quella prestazione lavorativa che grazie alle nuove tecnologie viene svolta direttamente da casa. Vengono definiti i contorni generali dello smart working che si configurerà non come una nuova forma contrattuale, bensì come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”.
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di fare chiarezza sulle principali novità della legge.

Tutele per i ritardi nei pagamenti

Come detto, il provvedimento sul lavoro autonomo cerca di fornire ai professionisti che lavorano per un committente le stesse tutele che possiede il lavoratore le novità della legge sul lavoro autonomosubordinato. La prima forma di garanzia riguarda il pagamento della prestazione lavorativa. Viene, infatti, inserito l’obbligo per il committente di pagare la fattura entro 60 giorni dalla sua emissione. Per ogni giorno di ritardo il professionista potrà ottenere un risarcimento superiore alla cifra spettante e avrà la possibilità di dedurre al 100% le spese sostenute per ottenere il proprio compenso.
La legge stabilisce inoltre l’obbligo di stipulare contratti in forma scritta e il divieto di modificare unilateralmente il contratto e di inserire clausole che consentono il pagamento della fattura oltre il termine dei 60 giorni, pena la nullità del contratto stesso.
Viene modificata anche la normativa sui rimborsi spese per vitto, alloggio e carburante che, se sostenute dal committente, rappresenteranno un onere deducibile per quest’ultimo.

Deducibilità spese per la formazione

Un’altra importante novità del provvedimento riguarda le spese sostenute dal lavoratore per la propria formazione. Potranno essere dedotte al 100% le spese per la partecipazione a master, corsi di formazione e aggiornamento fino ad un massimo di 10mila euro; è di 5mila euro, invece, il limite di deducibilità delle spese sostenute per l’orientamento, l’accesso al lavoro e la certificazione delle competenze. Per quanto riguarda, inoltre, le politiche attive si stabilisce l’obbligo di aprire nei centri per l’impiego uno sportello dedicato solo ai professionisti.

Indennità di disoccupazione

Viene resa strutturale la Dis-Col, ovvero l’indennità di disoccupazione per i professionisti che lavorano con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, inserita in via sperimentale nel 2015. L’indennità di disoccupazione sarà estesa anche a dottorandi e assegnisti di ricerca.
La legge dà inoltre la possibilità alle casse di previdenza di fornire prestazioni sociali ai propri associati in difficoltà che si vanno ad aggiungere a quelle già previste dalla legge.

Maternità e malattia

Le lavoratrici autonome in maternità potranno ricevere l’indennità di maternità anche se continuano a lavorare. Viene quindi eliminato l’obbligo di astensione dal lavoro. La legge porta inoltre da 3 a 6 mesi, come già accade per i lavoratori subordinati, il periodo di congedo parentale che potrà essere fruito dal lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino.
Per quanto riguarda, infine, la gravidanza, la malattia e l’infortunio, il professionista potrà chiedere la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 150 giorni nell’anno solare. Ci sarà poi la possibilità di sospendere il versamento dei contributi se il periodo di malattia o la gravidanza è superiore a 60 giorni.

Smart working

L’ultima novità del provvedimento riguarda il cosiddetto “smart working” o lavoro agile. Come detto, non viene considerato come una nuova forma contrattuale, ma come una particolare “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato” che viene “stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”, e con “il possibile utilizzo di strumenti tecnologici”.
La legge sullo smart working obbliga ad inserire nel contratto il “diritto alla disconnessione”, ovvero il diritto del lavoratore ad avere una pausa e a disconnettersi dallo strumento tecnologico utilizzato per svolgere la prestazione lavorativa. Si stabilisce, inoltre, il diritto alla parità di trattamento economico con il lavoratore che svolge la stessa mansione nella sede dell’azienda.

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