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Le principali novità dei decreti attuativi del Jobs Act

12 Giugno 20153 min read

Dopo un lungo dibattito politico, il mese di Marzo ha sancito l’entrata in vigore del Jobs Act.
Sono tante le tematiche sul tavolo e le novità introdotte. Aspetti che potranno essere valutati correttamente tra qualche mese.
La principale innovazione riguarda ovviamente la riforma dell art. 18 e l’eliminazione del reintegro del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo di tipo economico e per alcune fattispecie di licenziamento disciplinare.
All’interno del Jobs Act ci sono, però, altre innovazioni importanti che interessano soprattutto i contratti di lavoro. Più volte in questa sede abbiamo analizzato il possibile impatto del nuovo contratto a tutele crescenti, sottolineando la scelta del legislatore di porre al centro del nostro sistema un rapporto a tempo indeterminato con minori tutele in uscita.

lavoroI decreti attuativi del Jobs Act agiscono, però, anche in altri ambiti. Uno su tutti è quello inerente i contratti di collaborazione e quelli a termine.
Quest’ultima forma contrattuale viene disincentivata sia dalla Legge di Stabilità che dal Jobs Act stesso.
Viene fissato, ad esempio, un limite del 20% per i contratti a termine sul totale dei rapporti stipulati dall’azienda. Qualora venga superata questa soglia, l’impresa sarà soggetta ad una sanzione amministrativa e non ad una semplice multa com’era previsto nel testo originario.
Tali somme saranno destinate alle casse dello Stato e verranno reinvestite in misure per rilanciare l’occupazione.
Il limite del 20% non riguarderà gli over 50 e potrà essere comunque derogato dai contratti collettivi.
Anche i Co.co.co subiscono delle sostanziali modifiche. Quando, infatti, la collaborazione avrà carattere continuativo, personale e le modalità di esecuzione saranno definite dal committente si configurerà a tutti gli effetti come un rapporto di lavoro subordinato.

Un altro elemento chiave della riforma del mercato del lavoro è il concetto di flessibilità. Abbiamo parlato più volte parlato della flessibilità in uscita in riferimento all’eliminazione di alcuni vincoli all’estinzione del rapporto lavorativo.
Questo concetto si applica, però, anche all’interno del rapporto stesso. Il riferimento è, ad esempio, alla possibilità per il datore di lavoro di richiedere al dipendente in part-time orizzontale del lavoro supplementare in misura, però, non superiore al 15% delle ore concordate.
La stessa retribuzione avrà una maggiorazione che non può superare il 15% di quella pattuita.
La flessibilità, inoltre, interessa anche il cosiddetto demansionamento. Ci sarà, infatti, la possibilità per il lavoratore di modificare unilateralmente la propria mansione fino ad arrivare all’inquadramento inferiore della stessa categoria con uno stipendio base invariato.
Flessibilità, dunque, ed una diversa regolamentazione dei contratti a termine. Il legislatore è intervenuto cercando di dare maggiore dinamicità al nostro mercato del lavoro.
Saranno necessarie, però, delle riforme strutturali che riguardino anche le politiche attive ed il sistema pensionistico affinché le variazioni normative del Jobs Act e le detrazioni fiscali previste nella Legge di Stabilità possano essere realmente efficaci.

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