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Autolesioni dell’alunno e responsabilità della scuola

1 Marzo 20152 min read

Chi è il responsabile dei danni subiti da un alunno durante l’orario scolastico?

La risposta ci viene fornita da una recente decisione della Suprema Corte (sentenza n. 22752 del 4 ottobre 2013), la quale, ribadendo un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato, ha affermato che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, «determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni».

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Sulla scuole vige l’obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari atti a che l’alunno posso subire dei danni ma anche affinchè non provochi danni a se stesso. Tale obbligo ha una portata oggettiva molto amplia, se solo si pensa che viene anche all’esterno dell’edificio scolastico, compreso il cortile antistante l’edificio rientrante però nella disponibilità della scuola.

L’obbligo di vigilanza dell’istituto scolastico, inoltre, è anche commisurato – oltre che alla diligenza richiesta dalla particolare natura delle cose – anche alle circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, l’organizzazione interna adottata anche al fine di rispettare l’obbligo di protezione del minore. Ne consegue un regime probatorio più agevole per l’attore, il quale «deve provare che tale danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l’istituto ha l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile». Ricordiamo che la giurisprudenza ha precisato che il contenuto del dovere di sorveglianza va determinato in modo relativo, con riferimento all’età e al grado di maturità del soggetto sottoposto, e va esteso a tutto l’ambiente che lo circonda. Il dovere di vigilanza inizia quando i genitori affidano il minore all’istituto o all’insegnante e termina quando il figlio passa in custodia di nuovo ai genitori.

 

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Avv. Giovanni Russo Russo

Avvocato esperto in diritto civile e diritto del lavoro, seguo con attenzione e interesse il mondo della cooperazione. Appassionato di politica e motori, mi piace scrivere e viaggiare.

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