In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore percepente l’indennità Aspi, può richiederne la liquidazione degli importi pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare un’attività in forma di auto impresa o per associarsi in cooperativa.
Con la Circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, l’INPS fornisce chiarimenti in merito alle nuove prestazioni a sostegno del reddito e contro la disoccupazione involontaria, ASpI e mini-ASpI, istituite dalla legge (art. 2) con decorrenza 1 gennaio 2013.
Di questi tempi, purtroppo, capita sempre più spesso che nella vita di un lavoratore ci siano periodi di fermo dall’attività, non a causa sua. In seguito al licenziamento o a dimissioni per giusta causa, si può ricorrere così agli istituti a sostegno del reddito, altrimenti detti indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi.
In questi casi è il sistema previdenziale italiano, nella figura dell’INPS, che provvede a ad elargire, dietro domanda, questa indennità. Sono destinatari tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata.
L’Aspi viene erogata mensilmente attraverso l’accredito da parte dell’Inps di un assegno (75% della retribuzione lorda del lavoratore) ma per il triennio 2013-2015, il Ministero del Lavoro ha sbloccato 20 milioni di Euro, ad anno, affinché l’indennità, per chi lo richiedesse, possa essere liquidata in un’unica soluzione, con lo scopo di reinvestire la somma in una nuova attività lavorativa.
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 73380, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 29 marzo 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 giugno 2013, e disciplina questa modalità di anticipazione delle somme. I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione Aspi, devono trasmettere telematicamente all’INPS domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere o da sviluppare. L’istanza dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività, che nel dettaglio possono essere:
- Intraprendere un’attività di lavoro autonomo;
- Avviare un’attività di auto impresa o di micro impresa;
- Associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;
- Oppure sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI.
La domanda dovrà essere trasmessa entro i termini di fruizione della prestazione mensile Aspi e mini Aspi e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa. Ovviamente L’INPS provvederà al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento di tali benefici, trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
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