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Agricoltura sociale: i dettagli della nuova legge

30 Settembre 20155 min read

Il 23 settembre 2015 è entrata in vigore la legge n.141 del 18 agosto 2015 recante disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Si tratta di una novità normativa importante perché regola un’attività di fatto già praticata da numerose cooperative sociali per l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale dei soggetti svantaggiati.
Analizziamo i dettagli della suddetta disposizione normativa, facendo emergere anche i punti critici che hanno scatenato il malumore dei vertici delle associazioni di categoria del Terzo Settore.

L’articolo 1 fa subito riferimento alle imprese agricole come soggetto abilitato a promuovere la cosiddetta agricoltura sociale, in quanto aziende di agricoltura indoorcarattere multifunzionale.
In questo modo si dà loro la possibilità di effettuare attività e programmi finalizzati “allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunita’ locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate”.

Nel secondo articolo si fa riferimento per le prima volta anche alle cooperative sociali come soggetti abilitati a svolgere attività di agricoltura sociale. La scelta, però, di inserirle solo in un secondo momento lascia trasparire l’intento del legislatore di considerarle sì come operatori di agricoltura sociale, ma solamente entro certi limiti stabiliti dalla legge.
La disposizione, infatti, recita che: “Le attivita’ di cui al comma 1 sono esercitate altresi’ dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attivita’ agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell’agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo”. 
Il presente comma limita di fatto le cooperatori nella loro funzione di agricoltori sociali e anzi, successivamente, viene fissato in un anno il periodo di tempo necessario per adeguarsi alle nuove disposizioni per le associazioni del Terzo Settore che già svolgono attività di questo tipo.
Secondo Giuseppe Guerini, presidente di Federsolidarietà Confcooperative, tale disposizione consentirà ad agricoltori di diventare educatori e formatori senza avere le dovute competenze, impedendo al contempo ai tanti operatori sociali di esercitare la propria attività.
Il criterio dell’attività prevalente limita di fatto il campo d’azione delle cooperative sociali e cozza col carattere di multifunzionalità che invece viene riconosciuto alle aziende agricole.

Viene, inoltre, disciplinato il tipo di attività da inquadrare all’interno della categoria di agricoltura sociale. Tra di esse c’è l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilita’ e di lavoratori svantaggiati; la prestazione di attività sociali al servizio delle comunità locali che contemplino l’utilizzo di risorse materiali ed immateriali dell’agricoltori; l’uso della coltivazione dei campi e degli animali a scopi medico-sanitari ed infine la promozione di “progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversita’ nonche’ alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in eta’ prescolare e di persone in difficolta’ sociale, fisica e psichica”. 

Le regioni e gli enti locali sono chiamati a sviluppare programmi di sostegno e di promozione dell’agricoltura sociale e devono adeguare la propria legislazione interna alla presente normativa oltre a rendere pubblici i nomi degli operatori riconosciuti.
Tra gli interventi di sostegno, previsti nell’articolo 6, si stabilisce la possibilità per istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche o ospedaliere di dare la priorità ai prodotti provenienti dall’agricoltura sociale; allo stesso modo gli immobili delle opere di alienazione e locazione dei beni demaniali e di quelli confiscati alla criminalità organizzati avranno come priorità l’utilizzo per fini di agricoltura sociale.
All’articolo 7, viene istituito l’Osservatorio sull’Agricoltura sociale che avrà il compito di monitorare le attività svolte e valutare la loro efficacia, promuovere azioni di promozione e comunicazione, definire le linee guida per l’attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale.

 

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